(massima n. 1)
Non č abnorme e, quindi, non puō essere autonomamente impugnata l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, constatata la mancata comparizione dell'imputato e verificata la violazione del termine minimo di comparizione di cui all'art. 552, comma 3, c.p.p., restituisce gli atti al pubblico ministero per la rinnovazone della citazione, dovendosi escludere che in tale ipotesi la rinnovazione possa essere disposta dal giudice a norma dell'art. 143 disp. att. c.p.p., in quanto il termine di comparizione č funzionale a garantire il diritto di difesa e la sua inosservanza incide direttamente sulla validitā del decreto di citazione, configurando una nullitā generale a regime intermedio, rilevabile anche d'ufficio, con conseguente regressione del procedimento allo stato in cui si č verificata la nullitā.