(massima n. 1)
Deve ritenersi nullo, ai sensi dell'art. 552, comma 2, c.p.p., il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel quale l'avviso all'imputato della possibilitą di avvalersi di riti alternativi o di presentare domanda di oblazione, previsto dalla lett. f) del precedente comma 1, indichi erroneamente come termine per poter esercitare le suddette facoltą quello di 15 giorni dalla notificazione del decreto (previsto in precedenza dall'art. 555, comma 1, lett. e, c.p.p.) e non quello attualmente vigente, costituito dall'apertura del dibattimento di primo grado).