(massima n. 1)
La nullitą del decreto di citazione a giudizio prevista dall'art. 552, comma 2, c.p.p. per il caso in cui l'imputato, avendo fatto tempestiva richiesta di rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3 c.p.p., non sia stato invitato a presentarsi, sussiste anche nell'ipotesi in cui lo stesso imputato, a suo tempo sottoposto a misura cautelare, abbia gią reso l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p.