(massima n. 1)
L'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere notificato, in applicazione del primo comma dell'art. 415 bis c.p.p., tanto alla persona sottoposta alle indagini che al suo difensore, di talché, quando detto difensore non risulti in precedenza nominato, il pubblico ministero deve allo scopo designarne uno d'ufficio. Da ciò consegue l'esattezza della decisione del giudice dibattimentale il quale, rilevata l'omessa notifica dell'avviso ad un difensore dell'imputato, dichiari la nullità del successivo decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552 comma secondo c.p.p., ed ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero. (La Corte ha anche specificato che il provvedimento non sarebbe comunque impugnabile per abnormità, poiché esprime un potere di annullamento riconosciuto al tribunale in composizione monocratica dagli artt. 550 e 552 c.p.p., e non determina comunque una stasi insuperabile del procedimento).