(massima n. 1)
Non costituisce motivo di nullitą del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolaritą che non impedisce all'imputato di formulare in modo compiuto ed efficace le proprie difese nel rispetto del contraddittorio. (Fattispecie in cui l'errore consisteva nell'indicazione del giorno errato, 19 giugno anziché 18 giugno).