(massima n. 1)
È abnorme, perché dà luogo ad una stasi del procedimento non altrimenti sanabile se non con il ricorso per cassazione, il provvedimento del giudice del dibattimento che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio menzionante esclusivamente l'avviso che l'imputato ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia e non anche che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio. (La Corte ha rilevato l'insussistenza di qualsiasi profilo di nullità giacché, nella specie, l'imputato era assistito da difensore di fiducia intervenuto in giudizio).