(massima n. 1)
Non č abnorme, e quindi non č ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullitā del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M., atteso che la dichiarazione di invaliditā, se pure insussistente, costituisce esercizio dei poteri propri del giudice e dunque non colloca l'atto fuori dal sistema processuale. (In motivazione la Corte ha rilevato che l'eventuale illegittimitā del provvedimento non vale a legittimarne l'impugnazione sotto il profilo dell'abnormitā, pena l'elusione del principio di tassativitā delle impugnazioni).