(massima n. 1)
L'avviso di deposito della sentenza, ogniqualvolta la motivazione non venga depositata nei termini, deve essere notificato al difensore, senza nessuna differenza tra giudizio ordinario e contumaciale. In tale ultimo caso è irrilevante che l'avvocato sia privo di mandato specifico ad impugnare, sia perché l'art. 548 c.p.p. non opera alcuna distinzione in questo senso, sia perché, proprio a seguito del relativo adempimento, il legale viene posto in grado di sollecitare il suo assistito a conferirgli il mandato medesimo.