(massima n. 1)
L'avviso di deposito, con l'estratto della sentenza contumaciale, č dovuto, ai sensi dell'art. 548 c.p.p., soltanto all'imputato contumaciale e non anche al difensore. (Nella fattispecie il ricorrente sosteneva che i termini per l'impugnazione della sentenza pronunciata in primo grado non erano ancora decorsi non essendo stato notificato al difensore l'estratto contumaciale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso affermando il principio di cui in massima).