(massima n. 1)
Il necessario contenuto dell'«avviso di deposito con l'estratto della sentenza» che, ai sensi dell'art. 548, comma terzo, c.p.p. deve essere notificato all'imputato contumace, č sufficientemente integrato con l'indicazione delle generalitą dell'imputato, della data della sentenza cui si riferisce (ed eventualmente della data di quella di primo grado oggetto della decisione), degli organi giurisdizionali che hanno pronunciato i provvedimenti suddetti; tali indicazioni appaiono infatti idonee a salvaguardare le finalitą tutelate dalla normativa de qua, consistenti nel portare a conoscenza dell'interessato la natura ed il contenuto del provvedimento che lo riguarda per consentirgli di esperire tempestivamente i rimedi previsti dalla legge.