(massima n. 1)
Qualora, con la comparsa in giudizio dell'imputato giā dichiarato contumace, venga meno la situazione di fatto che ha dato luogo a detta dichiarazione, la contumacia viene a cessare indipendentemente dall'eventuale mancata pronuncia del formale provvedimento di revoca previsto dall'art. 487, comma 3, c.p.p. Ne consegue che non č neppure dovuta all'imputato, in tal caso, la successiva notifica dell'avviso di deposito della sentenza, con il relativo estratto, prevista dall'art. 548, comma 3, c.p.p.