(massima n. 1)
Qualora il difensore proponga l'impugnazione prima che venga notificato l'avviso di deposito o prima dello stesso deposito della sentenza gravata, cosė avvalendosi della facoltā cui l'avviso č preordinato, la formalitā della notifica diviene superflua e nessuna invaliditā consegue nel giudizio di impugnazione dal suo mancato adempimento.