(massima n. 1)
Le leggi 28 gennaio 1977, n. 10, e 28 febbraio 1985, n. 47, disciplinano espressamente qualsiasi trasformazione urbanistica e non solo edilizia. L'attività di apertura e coltivazione di cave rientra nella disciplina urbanistica, comportando una oggettiva e spesso rilevante trasformazione morfologica del territorio, sicché la mancanza del preventivo assenso del comune nella forma della concessione è sanzionata penalmente ex art. 20, lett. b, L. n. 47 del 1985 e, se l'area è sottoposta a vincoli ambientali, ex art. 20, lett. c, stessa legge, con l'eventuale concorso dell'art. 734 c.p.