(massima n. 1)
Il presidente del collegio può redigere personalmente la motivazione della sentenza o designare un estensore tra i componenti del collegio e tale potere gli deriva dalla sua qualità nell'ambito del collegio giudicante, indipendentemente dalle funzioni che svolge nell'ufficio giudiziario al quale appartiene il collegio che ha emesso la decisione. Ne consegue che il trasferimento ad altro ufficio, dopo la lettura del dispositivo e prima della sottoscrizione della sentenza, non fa venir meno il potere di redigere personalmente la motivazione o di designare un estensore tra gli altri componenti del collegio, trattandosi di una funzione connessa alla qualità di presidente del collegio, che permane fino al deposito della sentenza, indipendentemente dal perdurare dell'appartenenza all'ufficio giudiziario.