(massima n. 1)
L'introduzione clandestina di armi nel territorio dello Stato non assorbe la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p., non potendosi quest'ultima considerare, ai fini del reato complesso, come elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto, ma individuando, invece, un'azione autonoma e non necessariamente connessa con la condotta tipica della fattispecie delittuosa.