(massima n. 2)
La falsità di un documento accertata nel corso del giudizio deve essere dichiarata nel dispositivo, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., ancorché essa risulti da atti compiuti successivamente al decorso del termine di prescrizione del reato da cui è derivata. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che la ratio cui si ispira l'art. 537 c.p.p. è l'eliminazione dalla circolazione di un atto che potrebbe arrecare pregiudizio alla fede pubblica, nonché l'esigenza di economia processuale nell'ambito dei rapporti tra giudizio penale e civile, sicché l'unica eccezione alla doverosità della declaratoria di falsità è data esclusivamente, secondo quanto espressamente dispone il secondo comma della norma predetta, dall'eventualità che rimangano pregiudicati gli interessi di terzi estranei al processo).