(massima n. 1)
La falsitā di un documento accertata nel corso del giudizio deve essere dichiarata nel dispositivo ai sensi dell'art. 537 c.p.p. La ratio cui si ispira la norma sopra citata č infatti l'eliminazione dalla circolazione di un atto che potrebbe arrecare pregiudizio alla fede pubblica, nonché l'esigenza di economia processuale nell'ambito dei rapporti tra giudizio penale e civile, per cui l'unica eccezione alla doverositā della declaratoria di falsitā č data esclusivamente, secondo quanto espressamente dispone il secondo comma della norma predetta, dall'eventualitā che rimangano pregiudicati gli interessi di terzi estranei al processo.