(massima n. 1)
In ipotesi di sentenza di patteggiamento che abbia omesso illegittimamente di dichiarare la falsità di un documento la Corte di Cassazione, investita del relativo ricorso, può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.