(massima n. 2)
I componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero rivestono la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. quando concorrono a formarne le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico. In particolare, ai sensi dell'art. 10 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, spetta al consiglio di amministrazione di un ente pubblico quale quello ospedaliero, nell'attuazione del procedimento amministrativo di rilevanza pubblica di controllo sulla formazione del contratto di diritto privato, deliberare la stipulazione dei contratti con i privati e perfezionarne la formazione con un procedimento pubblicistico. Tale procedimento investe, tra l'altro, la deliberazione a contrattare, la scelta del contraente, la opportunità e la rilevanza del negozio nonché la condicio iuris di efficacia di esso consistente nella definitiva approvazione del contratto, sicché solo dopo lo svolgimento di tale complesso procedimento, con l'instaurarsi a favore del privato di un vero e proprio diritto soggettivo, le fasi successive della disciplina del contratto si svolgeranno su un piano paritetico dei contraenti, disciplinato dal diritto privato. (Fattispecie relativa a corruzione).