(massima n. 1)
È legittima la sentenza che condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in solido con i coimputati, emessa prima dell'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, la quale ha modificato la regola di imputazione delle suddette spese, sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo "pro quota" delle medesime, atteso che le disposizioni in materia di spese processuali hanno natura processuale e la loro applicazione è conseguentemente regolata dal principio del "tempus regit actum".