(massima n. 1)
In tema di prove utilizzabili ai fini della deliberazione, (art. 526 c.p.p.) la distinzione tra prove acquisite in violazione ai divieti probatori, e perciò inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 c.p.p. e prove acquisite senza l'osservanza delle formalità previste dalle norme, e perciò affette da nullità quando sono violate le disposizioni di cui all'art. 178, lettera c), c.p.p., opera anche rispetto alle prove acquisite nel dibattimento.