(massima n. 1)
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, c.p.p., è rispettato ogni qualvolta la sentenza sia deliberata dal giudice che ha partecipato interamente al dibattimento, svolgendo la relativa istruttoria. (Nella fattispecie è stata esclusa la violazione del principio enunciato, sul rilievo che il «nuovo» pretore aveva disposto la rinnovazione degli atti di istruzione probatoria compiuti in precedenza).