(massima n. 1)
Il principio dell'immutabilitą del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, c.p.p., pur essendo espressamente riferito alla sentenza pronunciata a seguito del dibattimento, č applicabile anche all'ordinanza emessa all'esito della procedura svolta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte č pervenuta all'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame, a causa del parziale contrasto tra il verbale di udienza e l'intestazione del provvedimento, col conseguente dubbio che uno dei magistrati che avevano proceduto alla deliberazione non fosse stato presente all'udienza stessa).