(massima n. 1)
Nel giudizio camerale di cui agli artt. 127 e 409 c.p.p., il principio di immutabilitą del giudice impone che sia lo stesso giudice (come persona fisica) che ha tenuto l'udienza a provvedere alla delibazione, ma non anche che vi sia identitą tra il giudice che fissa l'udienza e quello che poi tenga la stessa.