(massima n. 1)
In tema di interpretazione del comma 2 dell'art. 525 c.p.p., deve intendersi per partecipazione al dibattimento l'effettivo svolgimento dell'attivitą dibattimentale di acquisizione della prova, di risoluzione, mediante gli atti ordinatori, delle questioni incidentali o interinali afferenti alla fase del giudizio. Ne deriva che la semplice lettura degli atti di istruzione probatoria in precedenza ammessi e raccolti da altro giudice da parte di quello che decide non č sufficiente a garantire il principio dell'immutabilitą del giudice.