(massima n. 1)
Ai provvedimenti emessi de plano non è applicabile l'art. 525, comma secondo, c.p.p. che si riferisce direttamente alle deliberazioni prese dai giudici a conclusione del dibattimento e la cui interpretazione può essere estesa sino a ricomprendere le decisioni adottate all'esito di procedimenti ai quali abbiano partecipato in contraddittorio le parti (ad esempio quelli ex art. 127 c.p.p.) ma non già quelle prese inaudita altera parte. (Nella fattispecie, relativa a sequestro di cose a seguito di decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M., il tribunale, investito del riesame, all'esito dell'udienza camerale aveva disposto la restituzione di alcuni oggetti, riservandosi la decisione in ordine agli altri motivi dedotti dalle parti. Successivamente, il tribunale, diversamente composto, aveva dichiarato inaudita altera parte l'inammissibilità delle richieste di riesame avverso il decreto di perquisizione del P.M. Con il ricorso per cassazione le parti avevano rilevato la nullità dell'ordinanza ex art. 178, lett. a) c.p.p. perché la decisione sull'inammissibilità era stata presa da giudici diversi da quelli che avevano proceduto all'udienza camerale).