(massima n. 1)
Il principio della immutabilitą del giudice impone che la sentenza sia deliberata dagli stessi giudici (intesi come medesime persone fisiche) che hanno partecipato all'intero dibattimento, acquisendo prove, risolvendo questioni incidentali o adottando comunque decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato la sentenza d'appello essendosi verificato che, introdotto ritualmente il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, composta da determinati magistrati, la stessa, in presenza dell'imputato dopo l'espletamento delle formalitą di apertura, e dopo aver dichiarato aperto il dibattimento, si era pronunciata sulla inammissibilitą dei motivi nuovi d'impugnazione presentati dal prevenuto, circoscrivendo cosģ l'oggetto del devolutum, e aveva disposto la sospensione del dibattimento, rinviandolo in prosieguo ad altra udienza, nella quale un Collegio in composizione parzialmente diversa lo aveva concluso deliberando la sentenza)