(massima n. 1)
Attesa la natura cautelare del giudizio di prevenzione, che ha carattere peculiare e si svolge in camera di consiglio, deve ritenersi senz'altro consentita la diversa composizione collegiale tra un'udienza e l'altra, risolvendosi ciò in una garanzia di assoluta imparzialità del giudice nei confronti dei soggetti proposti; né siffatta evenienza tange i principi di cui agli artt. 178, lett. a) e 525 c.p.p., applicabili alla formazione della volontà collegiale nel giudizio susseguente a pubblico dibattimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il motivo con il quale il ricorrente denunciava la violazione del principio di immutabilità del giudice, essendosi svolto il procedimento di appello in più udienze dinanzi a collegi diversamente composti). *