Cassazione penaleSez. IIIsentenza n. 18856del 22 aprile 2003
(2 massime)
(massima n. 1)
La nullità prevista dall'art. 525, comma 2, c.p.p., non può essere ravvisata nella deliberazione della sentenza da parte di un giudice diverso da quello che ha dichiarato la contumacia dell'imputato.
Non può essere ravvisata la nullità prevista dall'art. 525, comma 2, c.p.p. per la mancata rinnovazione, nell'acquiescenza delle parti, della relazione in sede d'appello.