(massima n. 1)
Non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilitą del giudice qualora, in grado d'appello, la sentenza venga deliberata dal giudice collegiale che ha provveduto all'assunzione della prova, precostituita o meno che sia, sebbene in composizione diversa rispetto al momento in cui ne era stata disposta l'acquisizione.