(massima n. 1)
Costituisce un'ipotesi di nullitą assoluta per violazione del principio dell'immutabilitą del giudice il frazionamento degli interventi conclusivi delle parti svolti dinanzi a due collegi diversamente composti. (Fattispecie in cui il PG, le parti civili ed uno dei difensori dell'imputato avevano formulato ed illustrato le proprie conclusioni dinanzi ad un collegio poi mutato, per due dei suoi componenti, rispetto a quello dinanzi al quale, invece, aveva rassegnato le proprie conclusioni l'altro difensore dell'imputato).