(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma, questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Pertanto, qualora il pretore abbia ammesso il teste, la cui deposizione fosse vietata dall'art. 195, quarto comma, c.p.p. ancora in vigore, è da ritenersi legittima la deposizione medesima se al momento in cui essa è stata assunta il divieto è venuto meno per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che la prevedeva. (Nella specie l'ammissione del teste, ufficiale di polizia giudiziaria, che avrebbe dovuto deporre sulle dichiarazioni ricevute da testimoni resisi irreperibili, era stata chiesta ed ammessa a chiusura della discussione finale il 29 gennaio 1992, quando era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 195 citato, avvenuta con sentenza della Corte costituzionale 31 gennaio 1992, della quale si conosceva già il dispositivo, deliberato il 22 gennaio 1992).