(massima n. 1)
La decisione emessa in camera di consiglio può essere resa anche dopo l'udienza, riferendosi l'art. 525 c.p.p., che prescrive l'immediatezza della deliberazione, esclusivamente alle sentenze pronunciate a seguito di dibattimento. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si deduceva che il dispositivo della sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari a seguito di giudizio abbreviato non era stato letto in udienza, ma depositato successivamente insieme alla motivazione).