(massima n. 1)
L'imputato non può essere giudicato e condannato per fatti relativamente ai quali non sia stato in condizioni di difendersi, fermo restando che la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha rilevato la sostanziale differenza tra il fatto contestato e quello per il quale era intervenuta condanna, essendovi divergenze sulla data di consumazione e sulle circostanze di luogo della azione criminosa).