(massima n. 1)
La diversità fra la data del fatto indicata nella contestazione e quella ritenuta nella sentenza di condanna può dar luogo a nullità ai sensi dell'art. 522 c.p.p. quando il suddetto elemento abbia assunto in concreto influenza rilevante ai fini della difesa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto la sussistenza di detta condizione in un caso in cui l'imputato, sulla base della originaria contestazione, si era difeso adducendo come alibi il suo stato di detenzione all'epoca del fatto).