(massima n. 1)
Il giudice dibattimentale non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo che il fatto commesso dall'imputato è diverso da quello contestatogli e, nello stesso tempo, assolvere da quest'ultimo l'imputato, giacché il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato, sicché i due provvedimenti così contestualmente emessi si configurano come atti abnormi, data la loro interna contraddizione e gli effetti conseguitine. (In motivazione, la S.C. ha, peraltro, affermato che la soluzione corretta da seguire in una situazione simile è quella di rilevare la diversità del fatto come risultante dagli elementi di prova acquisiti nel giudizio rispetto a quello contestato e di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per quanto di sua competenza, lasciando così impregiudicata ogni ulteriore determinazione dell'organo dell'accusa in merito all'esperibilità dell'azione penale per il fatto di reato in questione).