(massima n. 1)
Anche per i reati imputati ai sensi dell'art. 40 cpv. l'elemento psicologico si configura secondo i principi generali, sicché è sufficiente che il «garante» abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l'evento e si astenga, con coscienza e volontà, dall'attivarsi, con ciò volendo o prevedendo l'evento (nei delitti dolosi) o provocandolo per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme (nei delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere). (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto priva di fondamento giuridico la tesi secondo cui l'imputato doveva essere assolto perché difettava il dolo nei delitti e la colpa nelle contravvenzioni, osservando che non v'era dubbio che l'amministratore titolare conosceva i suoi doveri giuridici di vigilare sul comportamento dell'amministratore di fatto e aveva coscientemente omesso di esercitarli, con ciò accettando il rischio che l'amministratore effettivo commettesse i reati tributari che egli aveva il dovere di impedire).