(massima n. 2)
Il principio di correlazione tra reato contestato e fatto ritenuto in sentenza risulta violato solo nella ipotesi di assoluta incompatibilità tra i due dati, di modo che la pronuncia del giudice debba ritenersi relativa ad un fatto del tutto nuovo rispetto alla ipotesi di accusa; mentre non ricorre tale violazione allorché tra i due fatti sussista una certa omogeneità in un nesso di specificazione. (Nella fattispecie, la Corte, pronunciando in tema di delitti societari, ha ritenuto che la accertata mancanza di un fondo adeguato doveva considerarsi equivalente alla totale assenza del fondo stesso, in quanto indicativa, in ogni caso, di uno squilibrio reale, non portato a conoscenza dei soci e di tutti coloro che avevano diritto ad una corretta informazione).