(massima n. 1)
A seguito della modifica, introdotta con l'art. 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, dell'art. 162 bis c.p., è ora possibile rimettere l'imputato in termini per chiedere l'oblazione in ipotesi di derubricazione del reato, essendo stato aggiunto a tale articolo il comma settimo, il quale prevede che, «in caso di modifica della originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita». Tale disposizione, peraltro, è assoggettata al generale principio tempus regit actum, sicché la stessa non può trovare applicazione ove la fattispecie sia stata già definita con sentenza intervenuta prima della entrata in vigore della norma stessa. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la applicabilità della nuova disciplina, in quanto entrata in vigore dopo la emanazione della sentenza impugnata).