(massima n. 1)
Nei procedimenti per reati colposi, l'affermazione di responsabilità per un'ipotesi di colpa non menzionata nel capo di imputazione rientra pur sempre nella generica contestazione di colpa e, pertanto, lasciando inalterato il fatto storico, non viola la regola dell'immutabilità dell'accusa in quanto la contestazione generica di colpa, benché ulteriormente specificata, pone il prevenuto nelle condizioni di difendersi da qualunque addebito, con la conseguente possibilità di ravvisare in sentenza elementi di colpa non indicati nella contestazione. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza della corte di appello la quale aveva ritenuto che, a fronte di un addebito di colpa generica, non si potesse fare rientrare nella contestazione della stessa una qualsiasi ipotesi di colpa specifica non indicata nel capo d'imputazione. La Corte di cassazione, nell'affermare il principio di cui in massima, ha tra l'altro rilevato che il riferimento alla colpa generica evidenziava come la contestazione avesse riguardato la condotta del prevenuto globalmente considerata sicché il predetto era stato in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del decesso, di cui era stato chiamato a rispondere, che, secondo l'accusa era da qualificare colposo, indipendentemente dalla specifica norma antinfortunistica che si assumeva violata).