(massima n. 1)
Non vi è mutamento dell'accusa quando i due fatti — quello contestato e quello ritenuto — si trovino in rapporto di continenza, nel senso che il maggiore comprende quello minore. Quest'ultimo quindi non deve presentare l'aggiunta di alcun elemento nuovo, che ne alteri la struttura. (Nella specie la Corte ha ritenuto che manchi la correlazione tra i reati di costruzione in totale difformità dalla concessione e quello di violazione del piano regolatore, perchè le due contravvenzioni, pur avendo in comune l'estremo della «costruzione», si differenziano in quanto nella prima requisito rilevante è l'esistenza della concessione o la conformità dell'opera alla stessa; mentre nella seconda è determinante il rispetto dello strumento urbanistico).