(massima n. 1)
La nullità derivante dalla violazione dell'art. 521 c.p.p. non può considerarsi di ordine generale ed assoluto, non attenendo ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p., ma va inquadrata tra le nullità a regime intermedio, come tale sanata se non dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.