(massima n. 1)
La mancata contestazione, da parte del pubblico ministero, di una circostanza aggravante ritenuta invece sussistente dal giudice d'appello non può legittimare quest'ultimo a ritenere che il fatto sia diverso da quello contestato ed ad annullare, quindi, la sentenza di primo grado disponendo nel contempo la trasmissione degli atti al pubblico ministero.