(massima n. 1)
Qualora emerga in dibattimento un “fatto nuovo” nella locuzione di cui all'art. 518 c.p.p., accadimento assolutamente difforme da quello contestato, e non ricorra alcuna delle ipotesi previste dall'art. 517 c.p.p., il giudice deve trasmettere gli atti al pubblico ministero perché proceda nelle forme ordinarie esclusivamente in relazione al fatto nuovo e non può restituire gli atti anche per il reato contestato determinando una indebita regressione del procedimento. (Fattispecie relativa all'ipotesi di reato prevista dal secondo comma dell'art. 570 c.p., autonoma rispetto a quello di cui al primo comma che pertanto non configura “fatto diverso” ai sensi dell'art. 516 c.p.p. ma bensì “fatto nuovo” ai sensi dell'art. 518 c.p.p.).