(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta, non integra fatto nuovo ai sensi dell'art. 518 c.p.p., la individuazione, nel corso dell'istruzione dibattimentale, di diverse modalità della condotta illecita ovvero di ulteriori condotte di distrazione o, comunque, di difformi condotte integrativa della violazione dell'art. 216 R.D., trattandosi di fatto che non può generare 'novità' dell'illecito, ma soltanto l'integrazione della circostanza aggravante (e non la modifica del fatto tipico), in virtù della peculiare disciplina dell'illecito fallimentare - connaturato alla c.d. unitarietà del reato desumibile dall'art. 219, comma secondo, n. 1 R.D., che deroga alla disciplina della continuazione - e della peculiarità della norma incriminatrice che non assegna alle condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione, previste dall'art. 216, n. R.D., natura di fatto autonomo, bensì fattispecie penalmente tra loro equivalenti, e cioè modalità di esecuzione alternative e fungibili di un unico reato.