(massima n. 2)
Per «fatto nuovo», ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 518 c.p.p., deve intendersi quello che, in quanto dotato di intrinseca autonomia strutturale rispetto al fatto per il quale si è già proceduto, possa costituire presupposto idoneo all'instaurazione di un procedimento distinto da quello già in atto e ad esso parallelo. Non può dunque ritenersi «fatto nuovo» quello costituito dal decesso della persona offesa del reato di lesioni colpose, sopravvenuto nel corso del procedimento relativo a tale reato in conseguenza della medesima condotta già addebitata all'imputato. Verificandosi tale ipotesi correttamente il pubblico ministero procede, quindi, alla semplice modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p.