(massima n. 1)
La contestazione in dibattimento di un reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p., o di una circostanza aggravante di cui non vi sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, č ammessa solo quando si fondi su elementi emersi per la prima volta nel corso della istruttoria dibattimentale. Tale soluzione, suggerita dalla lettera della legge e dalla necessitā di garantire il diritto di difesa dell'interessato, appare oggi la sola congruente con nuovi ed essenziali profili del processo penale, dalla configurazione dell'accesso al rito abbreviato quale diritto dell'imputato alla conseguente possibilitā di retrocessione del giudizio verso l'udienza preliminare nei casi in cui la modifica dell'imputazione (art. 516, comma 1 ter, c.p.p.) o la contestazione di nuovi reati (art. 517, comma 1 bis) riguardino fattispecie sottratte alla citazione diretta. Ne consegue che, quando concerna contestazioni effettuate sulla base di elementi giā noti nella fase delle indagini preliminari, la sentenza č nulla a mente del comma 2 dell'art. 522 c.p.p., nella sola parte relativa al reato concorrente od alla circostanza aggravante