(massima n. 1)
In tema di nuove contestazioni di circostanze aggravanti emerse nel corso dell'udienza, deve ritenersi che il termine ultimo entro il quale esse possono essere effettuate debba farsi coincidere con la chiusura del dibattimento e che, dunque, possa anche essere, a tale scopo, interrotta la discussione finale, ferma restando la concedibilitą, all'imputato, dei termini a difesa