(massima n. 1)
In tema di contestazione dibattimentale di reato concorrente o circostanze aggravanti, benchč l'art. 517 c.p.p. preveda testualmente che l'uno e le altre devono emergere nel corso della istruttoria innanzi al giudice del dibattimento, non č condivisibile la interpretazione di tale precetto nel senso che la contestazione suppletiva possa avvenire solo su circostanze emerse per la prima volta nell'istruzione dibattimentale. Viceversa, non č preclusa al P.M. la riconsiderazione, in quella sede, di elementi fattuali che, pur giā presenti nella fase delle indagini preliminari, non abbiano costituito oggetto di formale contestazione in quella sede.