(massima n. 1)
La modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non sempre comporta una alterazione avente incidenza sulla identità sostanziale e sulla identificazione dell'addebito, atteso che, a seconda dei casi, l'esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso può assumere o meno rilevanza decisiva, condizionando le possibilità di difesa dell'imputato. Pertanto, detta rilevanza deve essere accertata alla luce delle finalità della norme di cui agli artt. 516-522 cod. proc. pen., preordinate ad assicurare il contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; con la conseguenza che la modifica, avvenuta in udienza, della data del reato - nella specie commesso il giorno precedente a quello indicato in imputazione - non comportando alcuna significativa modifica della contestazione, immutata nei suoi tratti essenziali, non è idonea in nessun modo a pregiudicare le facoltà difensive.